1. Nessun medicinale può essere sottoposto a sperimentazione clinica senza autorizzazione sanitaria.
2. Con decreto del Ministro della sanità, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti:
a) i criteri per individuare i medicinali di nuova istituzione;
b) le fasi della sperimentazione clinica che richiedono autorizzazione, ai sensi del comma 1;
c) le modalità per il rilascio delle autorizzazioni e le relative procedure;
d) se del caso, le ipotesi in cui il silenzio dell'amministrazione costituisce «autorizzazione» ai sensi dello stesso decreto.